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Pratiche nautiche

Consulenza nautica

Immatricolazioni imbarcazioni
Trasferimento di proprietà imbarcazioni
Riscatto leasing imbarcazione
Licenza VHF
Nomina/revoca armatore
Dismissione di bandiera
Visura ai registri navali
Perdita di possesso imbarcazione

Le pratiche nautiche sono molto complesse e delicate e, previo appuntamento, necessitano di un consulto con il nostro funzionario preposto.

Registro imbarcazioni da diporto 

Le unità da diporto, secondo i principi enunciati dal codice della nautica, si suddividono tre categorie: natanti, imbarcazioni e navi da diporto.
La distinzione delle unità da diporto, in relazione al mezzo di propulsione (motore e vela), che era stata soppressa dal codice delle nautica è stata reintrodotta dal regolamento di attuazione al codice della nautica, approvato con Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146. A tale scopo sono considerate a motore quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in mq. di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in CV o KW è inferiore, rispettivamente a 1 o a 1,36.

In relazione alla lunghezza f.t. le unità da diporto si definiscono:

Natanti: le unità (sia a vela che a motore) di lunghezza pari o inferiore a 10,00 m.;
Imbarcazioni: le unità (a vela o a motore) di lunghezza compresa tra m. 10,01 e m. 24,00;
Navi: le unità di lunghezza superiore a m. 24,00.

Iscrizione nei Registri
Le unità di lunghezza superiore ai 10 metri (imbarcazioni - con o senza Marchio CE) devono essere iscritte nei Registri delle Imbarcazioni da Diporto( R.I.D) tenuti, dopo la riforma della nautica, dalle Capitanerie di Porto (Compamare), dagli Uffici Circondariali Marittimi (Circomare), nonché, novità del regolamento, da tutti gli Uffici Provinciali (ex MCTC). I documenti rilasciati dagli uffici marittimi sono validi anche per la navigazione interna e viceversa. I registri tenuti, in passato, dagli Uffici minori (Uffici Locali Marittimi e Delegazioni di Spiaggia) sono stati accentrati presso la sede della Compamare o Circomare da cui dipendono. I proprietari di imbarcazioni già iscritte presso gli Uffici minori non devono svolgere alcuna formalità amministrativa a seguito del trasferimento dei registri, in quanto l'unità continuerà ad avere gli stessi elementi di individuazione (sigla e n.di iscrizione), ma per lo svolgimento delle relative pratiche amministrative dovranno rivolgersi presso l'ufficio in cui sono stati trasferiti i registri.

Per le unità di lunghezza fino a 10 metri (natanti) l'iscrizione è facoltativa, tuttavia una volta iscritti nei registri rientrano nella categoria delle imbarcazioni assumendone il relativo regime giuridico. Il procedimento di iscrizione è stato semplificato. L'ufficio di iscrizione, accertata la regolarità della documentazione presentata, provvede al rilascio della licenza di navigazione (su un nuovo modello) con annesso il certificato di sicurezza che abilita l'unità alla navigazione in relazione alla categoria di progettazione (per le unità CE) ovvero in base al certificato di idoneità rilasciato da un organismo notificato (per le unità non-CE).

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